DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008

by ares 23. maggio 2008 10.42

Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. (GU n. 90 del 16-4-2008 )

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  • Vista  la  legge  3 agosto  2007,  n.  124  ed  in  particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;
  • Visto  il  regio  decreto  11 luglio  1941, n. 1161 recante: «Norme relative al segreto militare" e successive modificazioni;
  • Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data  30 luglio  1985  in  materia di tutela del segreto di Stato nel
    settore degli organismi di informazione e sicurezza;
  • Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della  Commissione  speciale  del  5 dicembre  2007,  richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
  • Ritenuta  la  necessita'  di disciplinare con regolamento i criteri per   l'individuazione   delle   notizie,   delle  informazioni,  dei documenti,  degli  atti,  delle  attivita',  delle  cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
  • Ritenuta  la  necessita'  di individuare con regolamento gli Uffici competenti  a  svolgere,  nei  luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni  di  controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • Acquisito  il  parere  favorevole  del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
  • Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della Repubblica;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

  1. Il  presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  disciplina  i criteri per l'individuazione delle  notizie,  delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita',  delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonche' individua gli uffici competenti a svolgere, nei  luoghi  coperti  da  segreto  di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente  svolte  dalle  aziende  sanitarie  locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.
Segreto di Stato e classifiche di segretezza

  1. Il segreto di Stato e' finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed  imprescindibili  interessi  dello  Stato  di  cui all'articolo 3, comma 1,   lettere a), b), c)  e d)  del  presente  regolamento,  che attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.
  2.  Il segreto di Stato e' distinto dalle classifiche di segretezza di  cui  all'articolo  42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite   dalle   singole  amministrazioni  per  circoscrivere  la conoscenza  di  notizie,  informazioni,  documenti, atti, attivita' o cose  ai  soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi e siano a cio' abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 3.
Criteri

  1.  Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le  notizie,  i  documenti,  gli atti, le attivita', i luoghi ed ogni altra  cosa  la  cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o piu' dei seguenti supremi interessi dello Stato:
    a)  l'integrita'  della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;
    b)  la  difesa  delle  Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
    c)  l'indipendenza  dello  Stato  rispetto  agli altri Stati e le relazioni con essi;
    d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
  2.  Ai  fini  della  valutazione  della idoneita' a recare il danno grave  di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette  della  conoscenza  dell'oggetto  del  segreto  da parte di soggetti  non  autorizzati,  sempre  che  da  essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.

Art. 4.
Limiti

  1.  In  sede  di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si osservano  i  divieti  di  cui all'articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto  2007,  n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

Art. 5.
Materie di riferimento

  1.  Ferma  restando  la  necessita'  di  valutare  in concreto ogni singolo  caso  sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente  regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di  Stato  le  informazioni,  le  notizie,  i documenti, gli atti, le attivita',  i  luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.

Art. 6.
Apposizione

  1.  L'apposizione  del  segreto di Stato e' disposta dal Presidente del   Consiglio   dei  Ministri  autonomamente  ovvero  su  richiesta dell'amministrazione  competente,  tramite  il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
  2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate,  per  il  tramite  del  direttore  generale del DIS, alla amministrazione   competente.   In   caso  di  esito  positivo  della richiesta,  l'amministrazione,  ove  possibile,  annota  sull'oggetto dell'apposizione  la  dicitura  «segreto di Stato» in modo che non si confonda   con   la  eventuale  stampigliatura  della  classifica  di segretezza.
  3.  Gli  adempimenti  istruttori  di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4.  Anche  prima  del  decorso  dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  se  ritiene  che  siano  venute meno le condizioni che determinarono   l'apposizione   del  segreto  di  Stato,  dispone  la cessazione  del  vincolo,  anche  su  richiesta della amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.

Art. 7.
Conservazione del segreto di Stato

  1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attivita' ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono  conservati  nell'esclusiva  disponibilita'  dei  vertici  delle amministrazioni  originatrici  ovvero  detentrici  con  modalita'  di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione  o  la  distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.
  2.  La  cessazione  del  vincolo  del segreto di Stato non comporta l'automatica  decadenza  del  regime della classifica e della vietata divulgazione.

Art. 8.
Stati esteri ed organizzazioni internazionali

  1.  Nell'espletamento  della  procedura  di  cui  all'articolo  39, comma 10,  della  legge  3 agosto  2007,  n.  124,  il Presidente del Consiglio  dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Art. 9.
Funzioni  di  controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1.  Nei  luoghi  coperti  dal  segreto  di  Stato,  le  funzioni di controllo  ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di  controllo  collocati  a  livello  centrale  dalle amministrazioni interessate   che   li   costituiscono   con  proprio  provvedimento. Nell'esercizio   delle   funzioni   di  controllo  svolte  presso  il Dipartimento  delle  informazioni  per  la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni  e  sicurezza  esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza  interna  (AISI),  ai  fini  dell'adempimento  da parte del personale  di  cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'obbligo  di  denuncia  di  fatti  costituenti  reato  o  per  le comunicazioni   concernenti   informazioni   ed   elementi  di  prova relativamente  a  fatti  configurabili  come  reati,  si  applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2.  Gli  uffici  di  cui  al  comma 1 sono costituiti da almeno due esperti  per  ogni  singolo  settore  di attivita' che possono essere individuati  nel  personale  medico  appartenente  ad amministrazioni dello  Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero  da  altri  soggetti  muniti  di adeguate competenze tecniche. Tutti  i  componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello.
  3.  In  relazione  ai  luoghi  coperti  dal  segreto  di  Stato, le amministrazioni  non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le  aziende  sanitarie  locali  ed  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco  a  cui  hanno,  comunque, facolta' di rivolgersi per ausilio o consultazione.

Art. 10.
Accesso

  1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge  3 agosto  2007,  n.  124,  sia  esercitato  con  riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attivita', cose o luoghi che, all'atto  dell'entrata  in  vigore  della  medesima legge, siano gia' coperti  dal  segreto  di  Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti,  rispettivamente,  dai  commi 7  e  8 del citato art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa,   dalla   conferma  della  sua  opposizione  secondo  le  norme previgenti.
  2.  Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della  legge  3 agosto  2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri,     sentita     l'amministrazione    interessata,    valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto,  concreto  ed  attuale  collegato  all'oggetto dell'accesso, nonche'  meritevole  di  giuridico  apprezzamento  in  relazione alla qualita'  soggettiva  del  richiedente ed alla finalita' per la quale l'accesso sia richiesto.
  3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso puo'  esservi  esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.

Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali

  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Ogni  richiamo  contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate  dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino
all'entrata  in  vigore  dei  suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.

    Roma, 8 aprile 2008

Il Presidente: Prodi

Allegato

    1.  La  tutela  di  interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
    2.  la   tutela   della   sovranita'  popolare,  dell'unita'  ed indivisibilita' della Repubblica;
    3.  la  tutela  da  qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonche'  di  spionaggio,  proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio  nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonche' la cooperazione in ambito internazionale ai fini di   sicurezza,   con   particolare   riferimento  al  contrasto  del terrorismo, della criminalita' organizzata e dello spionaggio;
    4.  le  sedi  e  gli  apparati  predisposti  per  la  tutela e la operativita' di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;
    5.  le  misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalita' nazionali  ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all'art. 3 del presente regolamento;
    6.  i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli organici e le  strutture del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna (AISE),  dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni  aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e  la  sicurezza  pubblica,  nonche' la difesa civile e la protezione civile,  nonche'  di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le rispettive  attivita' attengono agli interessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
    7.  i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonche' le posizioni  documentali  degli  appartenenti  al DIS, all'AISE ed all'AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;
    8.  l'addestramento  e  la  preparazione  professionale  di  tipo specialistico  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali, nonche' le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attivita' informative,  le modalita' e le tecniche operative del DIS, dell'AISE e  dell'AISI,  oltre  che  delle  amministrazioni aventi come compito istituzionale  l'ordine  pubblico  e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
    9.  le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
    10.  le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto ed  il  funzionamento  degli  impianti,  dei  sistemi e delle reti di telecomunicazione,  radiogoniometriche,  radar  e  cripto  nonche' di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonche' appartenenti   ad   altre   amministrazioni   aventi   quali  compiti istituzionali  l'ordine  pubblico  e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
    11.  l'armamento,  l'equipaggiamento,  i  veicoli  i  mezzi  e  i materiali  speciali  in  dotazione  al personale appartenente al DIS, all'AISE  ed  all'AISI,  nonche'  alle  amministrazioni  aventi quali compiti  istituzionali  l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
    12.  il  materiale  o  gli  avvenimenti interessanti l'efficienza bellica  dello  Stato  ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;
    13.  l'ordinamento  e  la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra;
    14.  l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;
    15.  i  metodi  e  gli  impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
    16.  i  mezzi  e  l'organizzazione  dei  trasporti,  nonche'  le dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;
    17.  gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;
    18.  la mobilitazione militare e civile.

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